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Soggiorno prolungato all'estero

Quando una persona va all’estero mantenendo il domicilio in Svizzera, non com-porta nessun problema dal punto di vista fiscale. Il contribuente resta normalmente assoggettato in Svizzera, significa che è imposto sul reddito annuale che ha effettivamente acquisito. La durata dell’interruzione dell’attività lucrativa non gioca alcun ruolo.

Esempio:

Un’insegnante liceale compie un viaggio di studi all’estero di sei mesi mantenendo il suo domicilio in Svizzera:

  • 1° gennaio 2021 – 31 agosto 2021: stipendio mensile: franchi 8 000.-
  • 1° settembre 2021 – 28 febbraio 2022: cessazione dell’attività lucrativa
  • 1° marzo 2022 – 31 dicembre 2022: ripresa dell’attività di insegnante liceale. Stipendio mensile: franchi 9 000.-

Anno fiscale 2021:
È determinante il reddito annuo effettivamente conseguito nel 2021, vale a dire franchi 64 000
(franchi 8 000.- x 8).

Anno fiscale 2022:
Anche nel 2022 il contribuente è tassato sul reddito annuo effettivamente conseguito dopo il suo ritorno in Svizzera, vale a dire franchi 90 000.- (reddito determinante: 10 x franchi 9 000.-).

Affinché la rinuncia al domicilio sia accettata, il contribuente deve trasferire all’estero il centro dei suoi interessi vitali.

Esempio:

Il 1° marzo 2022 un contribuente lascia la Svizzera perché ha accettato un posto di lavoro all’estero. In questo modo egli rinuncia al suo domicilio in Svizzera (centro dei suoi interessi vitali all’estero). Termina così il suo assoggettamento in Svizzera ed egli non è quindi più obbligato a pagare le imposte in Svizzera, a meno che non possegga dei beni patrimoniali in Svizzera (ad es. un fondo).