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Tassa d’esenzione dall’obbligo militare

La Costituzione federale prevede che ogni uomo svizzero è tenuto all’obbligo del servizio militare. Le cittadine svizzere non devono prestare tale servizio. Colui, che per motivate ragioni, non adempie il suo obbligo al servizio militare o civile (totale o parziale) deve pagare la tassa d’esenzione dall’obbligo militare. La legge fissa a questo proposito differenti motivi d’esonero.

La tassa d’esenzione dall’obbligo militare è percepita dai cantoni. Per questo servizio ricevono una commissione d’incasso del 20 %, il resto viene riversato alla Confederazione.

La tassa è calcolata sul reddito netto totale che l’assoggettato realizza in Svizzera e all’estero. Essa ammonta a 3 franchi per 100 franchi di reddito imponibile, ma almeno 400 franchi. L’imposta è tuttavia ridotta in funzione del numero totale di giorni di servizio che il contribuente ha compiuto alla fine dell’anno d’assoggettamento. La tassazione ha luogo ogni anno.