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Imposta sulle bevande distillate

Che siano di pera o di prugna, tutte le acquaviti prodotte in Svizzera sono assoggettate all’imposta. I distillati indigeni e importati sono imposti allo stesso livello e secondo una stessa valutazione. Il tasso unico d’imposizione è di 29 franchi per litro d’alcool puro.

Da 2004, una tassa speciale di 116 franchi per litro di alcol puro viene prelevata sugli alcopop (aumento di 300 per cento).

Il reddito di questa tassa sulle bibite distillate è versato per il 90 % alle assicurazioni sociali AVS/AI. Il 10 % restante va ai cantoni e deve essere utilizzato a combattere le cause e gli effetti dell’abuso di sostanze che generano dipendenza.

L'imposta è riscossa dall'Amministrazione federale delle dogane.