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Imposta sugli utili immobiliari

Il profitto realizzato al momento della vendita di un oggetto immobiliare è chiamato utile immobiliare.

In circa la metà dei cantoni, l’utile proveniente dalla vendita di un oggetto immobiliare soggiace ad un’imposta speciale chiamata “imposta sugli utili immobiliari”, prelevata sia dalle persone fisiche che a quelle giuridiche. Gli utili sono assoggettati a questa tassa e non soggiacciono ad un’imposizione supplementare (sistema monistico).

Negli altri cantoni, solamente l’utile realizzato al momento della vendita dell’immobile facente parte della sostanza privata delle persone fisiche è imposto separatamente per mezzo di quest’imposta speciale. Per contro l’utile che fa parte della sostanza commerciale (persone giuridiche o persone fisiche esercitanti un’attività indipendente) oppure l’utile proveniente da un’operazione di natura professionale (guadagno realizzato da un commerciante d’immobili nell’esercizio della sua professione) sottostanno, di principio, all’imposta ordinaria sull’utile, rispettivamente sul reddito (sistema dualistico).

Per quel che concerne l’imposta federale diretta, gli utili in capitali o provenienti dalla vendita di beni immobili realizzati sulla sostanza privata sono esenti da tutta l’imposta. È sommato al reddito o alla sostanza solo l’utile in capitale proveniente dalla vendita di valori immobiliari facenti parte della sostanza commerciale così come quelli provenienti da una operazione di natura professionale.